Mi sono laureato-a in Svizzera presso una facoltà ed Università Privata, ma la mia laurea ha Valore Legale in Italia?
Qual’è il valore legale dei titoli di studio universitari rilasciati da organizzazioni private in Svizzera? Ha valore in Italia la Laurea conseguita presso i privati svizzeri? A risponderci è l’Unipsa
Da qualche tempo molti dei nostri lettori si chiedono se la laurea conseguita all’estero e precisamente in Svizzera, presso un Università privata, ha Valore Legale in Italia.
Lo abbiamo chiesto alla segreteria di un’Università Privata Svizzera, la Unipsa, il Politecnico degli studi aziendali e Università a distanza che ha risposto alle nostre domande fornendoci la comunicazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI sul Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati in Svizzera.
“La laurea triennale in economia presso il Politecnico degli studi aziendali (Svizzera) é riconosciuta in Italia e se può essere convertita in un titolo di laurea triennale senza dover sostenere nuovi esami e se da l’opportunità di proseguire con la laurea magistrale in Italia” – Chiede S.F. –
Il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari rilasciati in Svizzera
In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private. Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti pubblici. Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione. Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricoli di situazione diversa offerti dalla medesima scuola.
Di principio in Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano in taluni casi sulle scuole private e in altri ancora concedono il diritto di rilasciare dei titoli e di offrire delle formazioni. Ciò avviene tuttavia in modo non generalizzato.
Questa puntuale vigilanza pubblica si traduce nell’obbligo per i privati di sottostare ad essa, segnatamente a controlli della qualità, se vogliono fare uso di determinate denominazioni protette e come tali riconosciute. Denominazioni non protette sono tuttavia ampiamente diffuse.
La mancanza d’inserimento o di compatibilità con il sistema pubblico, o di vigilanza da parte delle autorità pubbliche, indica una diversa ma non per questo minore qualità.
In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole private prestigiose. Non tutte quelle operanti lo sono. La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte vieppiù in Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L’accreditamento attesta un controllo esterno della qualità e implica di regola riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici.
Un sistema coerente di accreditamento della formazione universitaria (terziario A secondo la classificazione internazionale) non è ancora compiutamente introdotto in Svizzera:
- La Confederazione regola in modo esaustivo le Scuole universitarie professionali (SUP) pub- bliche o private. Per potersi denominare SUP o rilasciare titoli SUP un’istituzione deve neces- sariamente essere accreditata dalla Confederazione.
- La Confederazione (proprietaria dei Politecnici federali) e i Cantoni (proprietari delle Università pubbliche) coordinano invece di comune accordo, tramite la Conferenza universitaria svizzera (CUS), la formazione universitaria accademica pubblica. Ai Cantoni è lasciata ampia autono- mia per quanto concerne le università private sul loro territorio. Alcuni Cantoni conoscono p.e. procedure che autorizzano la scuola a portare un nome, al solo fine di evitarne di ingannevoli, senza che ciò implichi alcun giudizio sul valore. Su proposta dell’Agenzia nazionale di accredi- tamento (OAQ), la CUS accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private o loro singoli curricoli.
Un’istituzione può richiedere un accreditamento come università, istituzione universitaria, istituzione del settore universitario che offre cicli di studio di bachelor, o istituzione nel settore universitario che offre perfezionamento, se soddisfa alcuni requisiti minimi.
Esiste anche la possibilità di accreditare certi cicli di studio a condizione che siano offerti da un’istituzione accreditata o riconosciuta in base alla legge federale dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (LAU, RS 414.20).
La nuova legge federale sul promovimento e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011, prevede che la denominazione “università”, “scuola universitaria professionale” e le denominazioni derivate, saranno permesse alle sole istituzioni pubbliche o private accreditate dalla competente Autorità nazionale.
Resterà tuttavia libera come finora, sotto denominazione non protetta (p.e. “accademia”, ecc.) l’attività non accreditata. L’entrata in vigore della LASU è prevista per il 2015.
Riconoscimento titoli di studio universitari
- Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatu- ra, ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale. Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia).
- Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.
- Riconoscimento e Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basa- no sul parere dello Swiss Enic, che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Istituzioni private d’insegnamento con sede in Svizzera, non accreditate come Università o Istituti universitari dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS), possono quindi rilasciare titoli di studio.
Valore legale dei titoli di studio e cosa non danno diritto
- non danno di regola alcun diritto d’accesso immediato ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero;
- non sono di regola riconosciuti ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni regolamentate;
- ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.
Il Valore Legale dei Titoli di Studio Universitari di questi titoli non è in genere protetto da accordi internazionali; spetta in ogni caso alle auto- rità estere riconoscerlo all’estero.
Il fatto per una scuola privata di esercitare legittimamente in Svizzera in base al principio della libertà economica, o di essere autorizzata a portare una denominazione non soggetta ad accreditamento (p.e. il nome “università” è liberamente utilizzabile nella grande maggioranza dei Cantoni, almeno fino all’entrata in vigore della nuova LASU nel 2015), non implica, da parte delle autorità svizzere, ricono- scimento alcuno dell’insegnamento impartito, né di esami superati né di titoli rilasciati.
L’uso di designazioni professionali e di titoli non è regolato in maniera generale. La Confederazione ha adottato delle disposizioni allo scopo di proteggere determinati diplomi federali nell’ambito della formazione professionale e della formazione universitaria (ma limitatamente ai Politecnici federali e Scuole universitarie professionali SUP). L’uso privato di titoli (al di fuori dei rapporti professionali) non è invece disciplinato dalla legislazione federale.