“Il modello 770 che un tempo si chiamava “Dichiarazione annuale dei Sostituti d’Imposta” è un obbligo previsto dall’art. 4, comma 1 del DPR n. 322/98 a carico dei Sostituti d’Imposta.”
La dichiarazione è composta da due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario.
In conseguenza dei dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.
Il modello 770 semplificato: Viene usato dai sostituti d’imposta, (comprese le amministrazioni dello Stato), per comunicare via internet i dati fiscali dei contribuenti.
Ovvero quelli relativi alle ritenute operate nell’anno solare precedente. Il modello contiene:
- i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che in quell’anno hanno percepito vari tipi di reddito: redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale. Dove e chi deve trasmettere il modello 770 semplificato: La presentazione deve essere trasmessa a mezzo internet entro il 31 luglio. Sono tenuti a presentare il modello 770 semplificato i soggetti che, nell’anno precedente, hanno corrisposto importi soggetti a ritenuta alla fonte, e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, all’Inpdap e all’Ipost e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Il modello 770 ordinario: Il secondo tipo di dichiarazione deve essere utilizzato
- dai sostituti d’imposta;
- dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi erogati nell’anno solare precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo. Chi deve presentare il modello 770, dove e quando Le categorie tenute a presentare la dichiarazione con modello 770 ordinario sono: coloro i quali, nell’anno precedente, hanno corrisposto importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamenti commerciali, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, anche quelli derivanti da partecipazioni e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. La presentazione deve essere trasmessa per via telematica entro il 31 luglio.
Strumenti 770 2013: il punto del Dott. Commercialista Orilia Daniele: come funziona
Può spiegarci quali sono e come funziona gli strumenti 770 2013?
Il modello 770 che un tempo si chiamava “Dichiarazione annuale dei Sostituti d’Imposta” è un obbligo previsto dall’art. 4, comma 1 del DPR n. 322/98 a carico dei Sostituti d’Imposta.
Questi ultimi nel diritto tributario, ai sensi dell’art. 64, comma 1 del DPR n. 600/1973, sono definiti tutti quei soggetti «obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili». Tra le categorie di sostituti d’imposta tenuti all’adempimento troviamo, ad esempio, tutte le società (compresi i consorzi e le associazioni professionali), gli enti pubblici/privati residenti nel territorio italiano, i condomìni, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto ecc. Pertanto in tale modello sono dichiarati i dati fiscali relativi alle ritenute operate dai Sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le indennità di fine rapporto lavorativo, le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e i resoconti dell’assistenza fiscale prestata nell’anno di imposta cui si riferisce il modello.
In tale dichiarazione non trovano collocazione solo dati che interessano al Fisco; esso contiene anche informazioni che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
Per la suddetta dichiarazione sono previsti due modelli: il modello semplificato e il modello ordinario.
Il modello semplificato è utilizzato dai sostituti d’imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui seguenti redditi corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello ordinario è utilizzato dai menzionati soggetti e dagli intermediari nel caso in cui operino ritenute diverse da quelle summenzionate quali dividendi da essi corrisposti o su altri redditi di capitale.
Tuttavia, il modello ordinario non sostituisce quello semplificato ma si aggiunge allo stesso in presenza dei relativi presupposti.
Ritiene che i soggetti che dovranno compilare questo modello incontreranno delle difficoltà. Quali sono gli strumenti 770?
Solitamente, per gli addetti ai lavori, non si riscontrano particolari difficoltà nella predisposizione del modello semplificato – che è quello maggiormente utilizzato -, ciò non toglie che bisogna prestare sempre molta attenzione nella verifica della documentazione e delle informazioni che devono essere utilizzate ai fini della compilazione della dichiarazione.
A chi bisogna rivolgersi per la compilazione di quest’ultimo per chi riscontrasse difficoltà?
Chi dovesse riscontrare difficoltà nella compilazione di tale modello, può rivolgersi presso gli studi professionali dei Dottori Commercialisti-Ragionieri-Consulenti del lavoro per ottenere tutte le informazioni necessarie ed utili ai fini della predisposizione del modello in questione. Si ricorda che tale dichiarazione può essere presentata soltanto in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Strumenti 770 2013 e modifiche, modello ordinario e semplificato
Il modello 770 nasce perchè apportare alcune modifiche ai modelli di dichiarazione “770/2013 Semplificato”, “770/2013 Ordinario”, alle istruzioni nonché alle relative specifiche tecniche per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche. Tale provvedimento le sembra risolutivo, o finirà col creare ulteriore confusione?
Le modifiche alle istruzioni ed alle relative specifiche tecniche si sono verificate tramite provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate concernenti sopravvenute variazioni dei termini di presentazione delle dichiarazioni; a seguito di emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali che hanno rettificato o integrato le modalità operative di compilazione del modello in questione ecc.
Bisogna evidenziare che per il legislatore fiscale la cosa più difficile da fare è semplificare, nel senso che la complessità e l’incertezza dell’ordinamento tributario italiano pesano sulle imprese quasi quanto le aliquote elevate. Scoraggiano gli investimenti e riducono l’attrattività dell’Italia nelle scelte delle imprese multinazionali e degli investitori esteri.
Semplificare e garantire un quadro regolamentare chiaro e certo nel tempo è, quindi, imperativo.
In materia fiscale semplificare non significa però solo rivedere e ridurre il numero e la natura degli adempimenti – dichiarazioni, elaborazioni dati, invii telematici, comunicazioni di vario genere – che, comunque, sono tanti.
Nel fisco semplificare significa anche affrontare la complessità delle regole tributarie, frutto di una stratificazione a volte disordinata nel tempo o di una elaborazione legislativa poco fiduciosa nell’efficacia dei controlli ex post o, ancora, di interpretazioni mutevoli dell’amministrazione finanziaria e dei giudici.
Bisogna rendere la normativa tributaria più lineare, di facile interpretazione e applicazione. Questo vuol dire, in primo luogo, rimuovere quelle distorsioni introdotte per aumentare il gettito, che hanno reso l’ordinamento opaco e difficile la lettura dei suoi obiettivi.
Si tratta di riforme di civiltà giuridica, che vanno adottate rapidamente. Un fisco semplice, certo e trasparente non rappresenta solo un essenziale sostegno per la crescita, ma consente anche controlli più efficaci all’amministrazione finanziaria con maggiori possibilità di recupero di risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale.